27/10/2026 Locazioni e condominio

Assemblea condominiale: l’e-mail ordinaria non basta per convocare il condomino

Cassazione civile n.16399 del 18/06/2025

MASSIMA

In tema di assemblea condominiale, l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nel prescrivere forme determinate di convocazione (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), detta una disciplina inderogabile a tutela della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, sicché va esclusa la validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall’autonomia privata che preveda modalità alternative di trasmissione dell’avviso inidonee a documentarne la consegna all’indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.

COMMENTO

Con la decisione in commento, la Cassazione chiarisce che la regolarità della convocazione dell’assemblea non dipende soltanto dalla possibilità di dimostrare, in concreto, l’invio dell’avviso. Ciò che rileva è anche l’idoneità giuridica del mezzo utilizzato a rendere verificabile il perfezionamento della comunicazione. La disciplina assume così una funzione che supera il rapporto individuale tra amministratore e singolo condomino. Proprio perché destinata a garantire la corretta formazione della volontà assembleare, essa non può essere rimessa alla disponibilità del singolo partecipante. Ne consegue che un consenso preventivo all’utilizzo di strumenti informali non è sufficiente a neutralizzare il vizio della convocazione.
La pronuncia valorizza, quindi, la certezza del procedimento assembleare rispetto alle prassi organizzative eventualmente instauratesi nel condominio. Il difetto di regolare convocazione resta un vizio procedimentale rilevante ai fini dell’annullabilità della deliberazione.