Perdite della rete idrica: quando Comune e gestore rispondono insieme

Cassazione civile Sezioni Unite n. 24768 del 25/08/2026

MASSIMA
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di custode non richiede la titolarità di un diritto reale o l'esistenza di un valido contratto di affidamento, ma si fonda su una relazione meramente fattuale con il bene, che consenta il controllo dei fattori di rischio e l'adozione delle misure idonee a prevenire il danno. La cessazione o l'eventuale invalidità del contratto di affidamento del servizio idrico integrato non esclude, di per sé, la responsabilità del gestore per i danni cagionati dalla rete idrica comunale, ove permanga in capo allo stesso un effettivo potere di fatto sulla condotta. In caso di danni derivanti da perdite della rete idrica comunale, possono essere ritenuti corresponsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Comune proprietario sia il gestore affidatario, quando entrambi conservino un potere di custodia sulla cosa e abbiano causalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso.

COMMENTO

Le Sezioni Unite precisano che l'imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non dipende dall'esistenza di un titolo giuridico che attribuisca formalmente la disponibilità del bene. La custodia rilevante ai fini della norma è, infatti, una relazione di fatto che consenta al soggetto di controllare i rischi inerenti alla cosa e di intervenire per evitare il danno. Ne consegue che la cessazione o l'eventuale invalidità del contratto di gestione non è, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità del gestore, qualora permanga un effettivo potere sulla rete. Nel caso esaminato, tale relazione è stata desunta da una pluralità di elementi presuntivi convergenti. La permanenza di poteri di controllo anche in capo al Comune proprietario non esclude inoltre la custodia del gestore: ove entrambi conservino poteri sulla cosa e concorrano causalmente al danno, può configurarsi una corresponsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.